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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 753

Portante aggiunte e varianti alla legge 28 maggio 1922, n. 1616, che stabilisce norme circa il reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri Reali. (023U0753)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-4-1923
al: 9-1-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254,  sull'avanzamento  del  Regio
esercito e successive modificazioni; 
 
  Visti i Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1802, e 31  dicembre  1922,
n. 1680, riguardanti il riordinamento dei carabinieri Reali; 
 
  Vista la legge 28 maggio 1922, n. 616, che stabilisce  norme  circa
il  reclutamento  degli  ufficiali  subalterni  in  servizio   attivo
permanente dell'arma dei carabinieri Reali; 
 
  In virtu' della facolta' conferita dalla legge 31 dicembre 1922, n.
1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  L'art.  3  della  legge  28  maggio  1922,  n.  616,  viene   cosi'
completato: 
 
  «I tenenti trasferiti  nell'arma  dei  carabinieri  Reali  che  nel
termine massimo di tre anni dalla data del trasferimento si  mostrino
non adatti,  allo  speciale  servizio  dell'arma,  sono  ritrasferiti
nell'arma di provenienza e riprendono l'anzianita' che possedevano in
questa, eccezione fatta per quelli provenienti  dal  complemento  che
desiderino essere mantenuti in servizio attivo  permanente,  i  quali
conserveranno l'anzianita' loro attribuita nell'arma dei  carabinieri
Reali» 
 
  Per i tenenti trasferiti nei carabinieri  Reali  e  destinati  allo
squadrone carabinieri guardie del Re tale termine massimo puo' essere
protratto fino a cinque anni. 
 
  Nei detti periodi massimi di tre e cinque anni non e'  compreso  il
tempo  eventualmente  passato  dagli  ufficiali  in  aspettativa   di
qualsiasi specie.