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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 742

Con cui si autorizza il Ministro dell'interno ad assegnare sul fondo dei pubblici spettacoli la somma di lire centomila al Comitato olimpico nazionale italiano. (023U0742)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Considerata  la  particolare  importanza  assunta  in   Italia   ed
all'estero  dagli  esercizi  ginnici  e  sportivi,  come  mezzo   per
l'educazione fisica e l'elevazione morale della gioventu'; 
 
  Considerato l'alto valore nazionale delle vittorie riportate  dalle
rappresentanze dei vari paesi nelle gare olimpiche internazionali; 
 
  Considerato che a tutte le Olimpiadi celebratesi in  questi  ultimi
anni  all'estero  hanno  largamente  partecipato  le   organizzazioni
sportive italiane, riportando notevoli successi e tenendo cosi' alto,
anche in questo campo, il nome dell'Italia fra gli stranieri; 
 
  Considerata  la  necessita'  di  apprestare  al  Comitato  olimpico
nazionale italiano i mezzi indispensabili per preparare la  gioventu'
a partecipare degnamente alle nuove Olimpiadi che nel  corrente  anno
dovranno svolgersi all'estero; 
 
  Considerato  che  a  tale  esigenza  conviene  provvedere  con   un
prelevamento  dal  fondo  derivante  dal  contributo   sui   pubblici
spettacoli,  in  quanto  che  alla  costituzione  del   detto   fondo
concorrono anche i Circoli sportivi  mediante  il  contributo  pagato
sull'introito delle gare e degli spettacoli da essi organizzati; 
 
  Veduta la legge 29 agosto 1922, n. 1254; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il Ministro dell'interno e' autorizzato a prelevare dalla quota del
fondo dei pubblici spettacoli destinata all'erogazione di  sussidi  a
favore delle Istituzioni pubbliche di beneficenza non aventi scopi di
assistenza ospitaliera, la somma di lire centomila,  e  ad  assegnare
tale somma, a  titolo  di  contributo  straordinario,  per  lo  scopo
anzidetto, al Comitato olimpico nazionale italiano. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.