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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 741

Concernente la formazione degli ufficiali di complemento provenienti dai laureati delle scuole superiori e dai diplomati degli Istituti nautici. (023U0741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il Regio decreto-legge 2  maggio  1920,  n.  621,  convertito
nella legge 29 giugno 1922, n. 922, ed  il  decreto-legge  29  luglio
1920, n. 1060, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 921; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro della marina, di  concerto  con  quello
della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sono abrogati i capoversi 3º e 4º dell'articolo unico  della  legge
n. 921 in data 29 giugno 1922 che converte in legge il R. decreto  22
luglio 1920, n. 1060, relativi al capoverso aggiunto  all'articolo  2
del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621 (convertito  nella  legge  29
giugno 1922, n. 922).