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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 732

Relativo all'applicazione di una tassa consegna merci, a favore della Camera di commercio e industria di Zara. (023U0732)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 19 dicembre 1920, n. 1778, e 26 settembre  1920,  n.
1322; 
 
  Visto l'art. 4 del R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1353; 
 
  Visto il decreto 20 novembre  1922  di  S.  E.  il  presidente  del
Consiglio dei  ministri,  col  quale  vengono  passati  alla  diretta
trattazione del Ministero dell'industria e commercio  gli  affari  di
sua competenza riguardanti le nuove Provincie; 
 
  Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1446; 
 
  Visto il  R.  decreto  11  gennaio  1923,  n.  174,  col  quale  si
autorizzano le Camere di commercio ed industria di Rovereto, Bolzano,
Gorizia e Trieste ad applicare a loro favore una tassa consegna merci
fino a tutto l'anno 1924; 
 
  Ritenuto che occorre autorizzare l'imposizione della tassa consegna
merci anche a favore della Camera di commercio e industria di Zara; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' autorizzata a favore della Camera di commercio  e  industria  di
Zara l'applicazione di una  tassa  consegna  merci  con  le  seguenti
modalita': 
 
    1. I trasporti di merci in partenza e in arrivo nei porti di Zara
e  Lagosta,  che  siano  accompagnati   da   manifesto   di   carico,
soggiacciono alla tassa consegna  merci,  se  la  singola  spedizione
raggiunge o supera i 100 kg. 
 
  Sono eccettuati dalla imposizione  della  tassa  consegna  merci  i
trasporti  di  merci,  armi,  munizioni,  fatti  dall'Amministrazione
militare per il rifornimento del R.  decreto  e  della  R.  marina  e
quelli fatti dal Ministero delle finanze per i generi di Monopolio di
Stato. 
 
    2. La tassa e' commisurata con cinque centesimi di lira  per  100
kg. Le frazioni di peso oltre i 100 kg.  verranno  calcolate  per  un
quintale intero. 
 
    3. La tassa consegna merci va pagata presso gli uffici di  dogana
esistenti nei porti di Zara e Lagosta all'atto della spedizione e del
ritiro della merce. 
 
    4. L'applicazione della tassa consegna merci avra' vigore per  le
spedizioni consegnate o ritirate dal 1° aprile 1923 in poi fino al 31
dicembre 1924. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                           MUSSOLINI - TEOFILO ROSSI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.