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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 731

Che reca norme per l'inquadramento dei funzionari i quali, in applicazione del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 72, fecero passaggio dal Ministero delle finanze a quello per il lavoro e la previdenza sociale. (023U0731)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-4-1923
al: 19-10-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei pieni poteri a Noi delegati con la legge  3  dicembre
1922, n. 1601; 
 
  Visto il Nostro decreto del 14 gennaio 1923, n. 72, concernente  il
passaggio  di  alcuni  funzionari,  dipendenti  dal  Ministero  delle
finanze, nel  ruolo  centrale  del  Ministero  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I funzionari, i quali,  in  applicazione  dell'art.  1  del  Nostro
decreto 14 gennaio 1923, n. 72, vennero trasferiti nel ruolo organico
del  Ministero  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  cessano
dall'essere in soprannumero e  sono  definitivamente  inquadrati  nel
ruolo suddetto, nel proprio grado e secondo la rispettiva  anzianita'
nel grado stesso, con applicazione degli articoli 43 e 47 del  Nostro
decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e  del  R.  decreto  18  dicembre
1922, n. 1637.