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REGIO DECRETO 9 aprile 1923, n. 719

Che concede amnistia e indulto per reati comuni e militari. (023U0719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  Ministro  segretario  di
Stato per la giustizia  e  gli  affari  di  culto,  di  concerto  col
Ministro delle finanze e con i ministri della guerra e della marina; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' concessa amnistia: 
 
    a)  per  tutti  i  reati  per  i  quali  sia   comminata,   anche
congiuntamente, una pena restrittiva  della  liberta'  personale  non
superiore nel massimo ad un mese od una pena pecuniaria non superiore
nel massimo a lire mille: 
 
    b) per il reato di duello previsto dagli articoli 237, 238,  239,
n. 3, 241, 244 del Codice penale; 
 
    c) per tutti i reati di lesioni personali  volontarie  quando  il
fatto non abbia prodotto malattia od incapacita'  di  attendere  alle
ordinarie occupazioni o se l'una o l'altra non abbiano durato piu' di
dieci giorni; 
 
    d) per il reato di lesioni personali colpose  previsto  nell'art.
375, n. 1 Codice penale; 
 
    e) per i reati contro la proprieta' previsti nel titolo X,  libro
II del Codice penale, esclusi i reati contemplati negli articoli 406,
407, 408, 409, 410, 411, 413. nn. 1, 2 e 3, 414, 415, 416,  421,  424
capoverso e 425 Codice stesso purche' il valore delle cose  sottratte
o l'importo del danno sia lievissimo.