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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 710

Che rende definitive alcune disposizioni riguardanti le contabilità dei magazzini e depositi dipendenti della R. marina, emanate coi decreti Luogotenenziali n. 676 in data 25 maggio 1916 e n. 1080 in data 11 maggio 1919. (023U0710)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale n. 676 in data 27 maggio 1916; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale n. 1080 in data 11 maggio 1919; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  la
marina, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e  5  del  decreto
Luogotenenziale n. 676, in data 25 maggio 1916, sono rese definitive. 
 
  In relazione pero' all'abolizione degli ordini di scarico modello 3
di cui al R. decreto 20  luglio  1922,  numero  1213,  il  testo  dei
suddetti articoli 3, 4 e 5 resta modificato nel seguente modo: 
 
  «Art. 3. Occorrendo di  apportare  rettifiche  di  quantita'  nelle
contabilita' dei magazzini o depositi  a  seguito  di  rilievi  della
Corte dei conti in sede di riscontro, le rettifiche  stesse  verranno
fatte nella contabilita' del semestre in corso, mediante  l'omissione
di appositi ordini regolatori  di  carico  o  di  appositi  documenti
regolatori di scarico, nei quali verra' fatto riferimento  alla  nota
di osservazione della Corte  dei  conti.  Copia  di  tali  documenti,
firmata dal ragioniere capo del R. Arsenale, Base navale  o  Cantiere
nel  quale  trovasi  il  magazzino  o  dall'autorita'   preposta   al
magazzino, o deposito, viene trasmessa alla Corte dei  conti  insieme
alle note di rilievo. 
 
  «Se fra la data cui si riferisce la  contabilita'  nella  quale  e'
stato riscontrato l'errore e quella in cui e' stato mosso il rilievo,
fosse  interceduto  cambio  di  consegnatario,  la  rettifica  verra'
apportata nell'ultima contabilita' del consegnatario cessante. 
 
  «Art. 4. - Tanto sugli ordini di carico  quanto  sui  documenti  di
scarico saranno citati soltanto i prezzi unitari dei materiali  senza
eseguire le valutazioni  e  le  somme  totali;  le  dette  operazioni
saranno  invece  effettuate  dagli  uffici  di  ragioneria  dei  Regi
arsenali, basi navali e cantieri militari marittimi,  ai  fini  delle
scritture patrimoniali, soltanto sopra le  matrici  degli  ordini  di
carico e sui documenti di scarico, giusta il disposto  del  penultimo
comma dell'art. 1 del R. decreto del 20 luglio 1922, n. 1213». 
 
  «Art. 5. - Con uno  stesso  ordine  di  carico  potranno  darsi  in
caricamento  materiali  riferentisi  a  varie  operazioni  contabili,
purche' questi siano della stessa specie.  Si  avra'  pero'  cura  di
trascrivere i materiali nell'ordine progressivo di  nomenclatura  che
avrebbero avuto se per ognuna delle  operazioni  contabili  anzidette
fosse stato provveduto all'emissione di separati ordini di carico. 
 
  «Ogni gruppo di materiale sara'  fatto  precedere  dagli  opportuni
riferimenti al relativo documento contabile». 
 
  Sono parimenti rese definitive le disposizioni di cui agli articoli
8 e 9 del suddetto decreto Luogotenenziale in  quanto  si  tratti  di
spedizioni di materiali effettuate dai  magazzini  dei  RR  arsenali,
basi navali e cantieri a navi dislocate all'estero o nelle colonie, o
ad Enti a terra della R. marina situati oltre i confini del Regno.