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REGIO DECRETO 1 marzo 1923, n. 701

Che autorizza la Camera di commercio e industria di Firenze a riscuotere dai frequentatori della Borsa valori una tassa annuale. (023U0701)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 21  marzo  1910,  n.  131,  sull'ordinamento  delle
Camere di commercio ed industria ed il relativo regolamento approvato
con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 245; 
 
  Veduta la deliberazione in data 11 luglio  1922,  della  Camera  di
commercio e industria di Firenze, relativa alla  istituzione  di  una
tassa sui frequentatori della Borsa valori; 
 
  Sentito il Consiglio superiore del commercio; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La Camera di commercio e industria  di  Firenze  e'  autorizzata  a
riscuotere dai frequentatori della Borsa valori  una  tassa  annuale,
commisurata come segue: 
 
    Istituti di credito, annue L. 100. 
 
    Agenti di cambio e persone autorizzate alle grida, id. L. 50. 
 
    Rappresentanti nell'auto recinto, id. L. 150. 
 
    Primi e secondi impiegati, id. L. 100. 
 
    Primi fattorini, id. L. 60. 
 
    Secondi fattorini, id. L. 120. 
 
    Per ogni impiegato oltre il secondo, id. L. 100. 
 
    Per ogni fattorino oltre il secondo, id. L. 70. 
 
      Diritti per uso di telefono: 
 
     a) Istituti di Credito, annue L. 50. 
 
     b) Banche private, banchieri ed agenti di cambio, id. L. 40. 
 
     c) Persone non ammesse alla grida: 
 
    1. Telefoni urbani, annue L. 50. 
 
    2. Telefoni interurbani, id. L. 300. 
 
    Per l'uso di cabine telefoniche private, id. L. 200. 
 
    Per uso di banchi di proprieta' della Camera, id. L. 50. 
 
    Per operatori non iscritti a ruolo (tessera), id. L. 100. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       TEOFILO ROSSI. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.