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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 700

Che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1921-922, indipendenza di vincite al lotto. (023U0700)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868; 
 
  Visto l'art 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
  Lo stanziamento del capitolo n. 31 «Vincite al lotto»  dello  stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero   delle   finanze,   per
l'esercizio finanziario 1921-922, e' aumentato della  somma  di  lire
novantunomilioniseicentoventottomiladuecentoventuno    e    centesimi
ottantaquattro (L. 91.628.221,84). 
 
  Questo  decreto  andra'  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 18 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
                                                          DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli OVIGLIO.