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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 699

Che estende ai territori annessi le disposizioni relative alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. (023U0699)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e por volonta' della Nazione. 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322,  e  3
della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
leggo 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nei territori annessi al. Regno in virtu' dell'art. 3  della  legge
26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, a  1778
sono pubblicati: 
 
    1° il testo unico delle leggi relative  alle  attribuzioni  della
Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale,  approvato
con R. decreto 17 agosto 1907, 639; 
 
    2° il regolamento di procedura davanti  alla  Giunta  provinciale
amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R.  decreto  17
agosto 1907, n. 643; 
 
    3° il regolamento per  la  segreteria  della  Giunta  provinciale
amministrativa negli affari giurisdizionali, approvato con R  decreto
17 agosto 1907, n. 644.