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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 686

Che estende alle nuove Provincie il regolamento per l'imposta sui redditi agrari di ricchezza mobile. (023U0686)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Visto il R. decreto 11 gennaio 1923,  n.  148,  che  ha  esteso  ai
territori annessi al Regno l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 
 
  Visto  il  R.  decreto  12  marzo  1920,  n.  505,  contenente   il
regolamento per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Tutte le disposizioni del R. decreto 12  marzo  1923,  n.  505,  si
applicano nei territori annessi al Regno in  virtu'  delle  leggi  26
settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778. 
 
  Nei territori stessi l'imposta e' pero' dovuta solo dal 1°  gennaio
1924 e pertanto i  redditi  dichiarati  dai  contribuenti,  e  quelli
comunque definiti in base alle operazioni  di  accertamento,  saranno
iscritti in ruolo speciale da pubblicarsi  entro  il  mese  di  marzo
1924, il cui carico sara' ripartito in cinque  rate  a  decorrere  da
quella di aprile 1924, ferma restando la facolta' di compilare  altri
ruoli speciali successivi, ai termini dell'ultimo capoverso  dell'art
28 del citato decreto.