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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 683

Contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza dei professori universitarii, dei soprintendenti e direttori per le antichità e belle arti e dei capi d'Istiuto e professori delle RR. scuole medie e normali. (023U0683)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-4-1923
al: 25-2-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art. 7 del Nostro decreto 25 gennaio 1923, n. 87; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Entro il 31 dicembre 1923 saranno dispensati dal servizio, udito il
Consiglio dei ministri, i professori straordinari ed  ordinari  delle
RR. Universita' e dei  RR.  Istituti  di  istruzione  superiore  e  i
direttori e vice-direttori  di  Istituti  scientifici,  annessi  alle
Universita' od autonomi, i quali si trovino in una  delle  condizioni
seguenti: 
 
    a) di non poter piu' adempiere con efficacia al loro ufficio; 
 
    b)   di   aver   dimostrata   scarsa   assiduita'   e   diligenza
nell'insegnamento, o di aver contravvenuto  abitualmente  agli  altri
obblighi di legge; 
 
    c) di aver esercitato le proprie funzioni in modo da menomare  la
dignita' del grado ovvero da demeritare la pubblica stima  e  fiducia
nell'opera loro.