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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 674

Che proroga il termine di cui all'art. 25 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, concernente la estensione ai territori annessi della legge comunale e provinciale. (023U0674)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-4-1923
al: 1-9-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio o per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, che estende la legge
comunale e provinciale ai territori annessi; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine di cui all'art. 25 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9,
e' prorogato di tre mesi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.