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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 666

Che dichiara la cessazione dello stato di guerra nella provincia di Zara. (023U0666)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-5-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 243 del Codice penale per l'esercito; 
 
  Visto l'articolo 272 del Codice penale militare marittimo; 
 
  Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che autorizza il Governo
del Re a dare esecuzione al trattato di pace di San Germano; 
 
  Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva  il  trattato
concluso fra il Regno  d'Italia  e  il  Regno  dei  Serbi,  Croati  e
Sloveni; 
 
  Visto il R. decreto 24 febbraio 1921, n. 210; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della  guerra,  di  concerto  con  i  Ministri  della  marina,
dell'interno e degli affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  A  decorrere  dal  giorno  11  marzo   1923   cessano   dall'essere
considerati in istato di guerra il territorio di  Zara  e  gli  altri
territori annessi al Regno d'Italia con la legge 19 dicembre 1920, n.
1778, e nei quali non sia cessato lo stato di guerra in virtu' del R.
decreto 24 febbraio 1921, n. 210. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                         MUSSOLINI - DIAZ - DI REVEL. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.