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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 658

Che provvede per la continuazione della erogazione, in regime transitorio, dei sussidi di disoccupazione nelle nuove provincie. (023U0658)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919,  n.  2214,  che  istituisce
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; 
 
  Visto il R. decreto  5  febbraio  1922,  n.  209,  che  estende  ai
territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul  collocamento
e sulla disoccupazione; 
 
  Visto il  R.  decreto  31  agosto  1921,  n.  1269,  relativo  alla
sistemazione amministrativa per le nuove provincie; 
 
  Considerata  la  necessita'  di  fornire  i  mezzi  per  continuare
l'erogazione dei sussidi ai  disoccupati  nelle  nuove  provincie,  i
quali non abbiano raggiunto i 24  versamenti  quindicinali  per  aver
diritto al sussidio in regime assicurativo; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  il
lavoro e la  previdenza  sociale,  di  concerto  col  presidente  del
Consiglio dei ministri e col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Al pagamento dei sussidi di cui all'art 9  del  R.  D.  5  febbraio
1922, n. 209, dopo esauriti i fondi di cui all'art. 10 del R. decreto
medesimo, sara' provveduto con i residui della gestione  dei  sussidi
di  disoccupazione  a  carico  dello  Stato  previsti   dai   decreti
Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n.  1185;  17
novembre 1918, n. 1698; 17 novembre 1918, n. 1911; 5 gennaio 1919, n.
6; 9 febbraio 1919, n. 212, nonche'  dai  Regi  decreti  7  settembre
1919, n. 1679, e 6 aprile 1920, n. 409, e dai decreti-legge 7  giugno
1920, n. 823; 19 ottobre 1919, n. 2214; 30 gennaio 1921,  n.  39;  17
luglio 1921, n. 956, e dalla legge 15 febbraio 1923, n. 483.