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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 652

Che reca norme per il rimborso delle spese di viaggio in occasione di missioni al personale postale telegrafico e telefonico. (023U0652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n 1311, che stabilisce, in caso di missione, la indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno al personale civile dello Stato, sia di ruolo che straordinario, avventizio, o assimilato e agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati;
Veduto il decreto-legge del 20 febbraio 1921, recante modificazioni al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Veduto l'art. 17 del T. U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il limite degli stipendi fissato dal comma I dell'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 e dall'art. 2 del R. decreto-legge n. 221 del 20 febbraio 1921 è abrogato per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio, in occasione di missioni, al personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.