stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 642

Che modifica la composizione della Commissione per la formazione dell'albo dei ragionieri, per i territori della Venezia Giulia a norma del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 279. (023U0642)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 5-4-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 279, che estende alle nuove
Provincie la legge e il regolamento sull'esercizio della  professione
di ragioniere; 
 
  Sulla proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A far parte della Commissione che a norma  dell'art.  5  del  Regio
decreto 8 febbraio 1923, n. 279, dovra' formare l'albo dei ragionieri
per  i  territori  della  Venezia   Giulia,   saranno   chiamati   un
rappresentante della Camera di commercio per la provincia di Trieste,
avente sede a  Trieste  e  uno  della  Camera  di  commercio  per  la
provincia d'Istria, con sede a Rovigno.  Nella  scelta  di  essi,  il
presidente della  Corte  di  appello  di  Trieste  si  atterra'  alla
designazione che ne sia fatta, rispettivamente, dalla  Presidenza  di
dette Camere. 
 
  Nelle deliberazioni delle Commissione, a parita' di  voti,  prevale
il voto del presidente.