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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 640

Che dispone il passaggio di funzionari dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica e dell'Amministrazione scolastica provinciale in altri ruoli delle Amministrazioni medesime. (023U0640)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu'. della delegazione dei poteri conferiti al  Governo,  con
la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679; 
 
  Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Veduto il R decreto 25 gennaio 1923, n. 87; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica, di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Ai RR. provveditori agli studi, agli ispettori delle scuole medie e
normali od  agli  ispettori  centrali  per  l'istruzione  primaria  e
popolare, che abbiano appartenuto ai ruoli del personale direttivo ed
insegnante delle scuole medie e normali, quando  non  debbano  essere
collocati a riposo o dispensati dal  servizio,  per  effetto  del  R.
decreto 25 gennaio 1923, n. 87, potra' essere di nuovo conferito,  su
domanda  o  d'autorita',  indipendentemente  dal  numero  dei   posti
soppressi per effetto del R.  decreto  31  dicembre  1922,  n.  1679;
l'ufficio di capo di Istituto effettivo o di professore ordinario nel
ruolo e nell'ordine di scuole di origine o in altro ruolo e in  altro
ordine di scuole di  pari  grado,  ma  sempre  in  sede  di  primaria
importanza. 
 
  Il grado di capo d'Istituto effettivo potra' essere  conferito  sia
all'atto della prima applicazione  del  presente  decreto  sia  dopo,
appena lo consentano le condizioni del servizio, e,  a  giudizio  del
Ministro della istruzione pubblica, anche a coloro che non lo abbiano
precedentemente tenuto.