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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 637

Col quale si stabiliscono le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione censuaria centrale. (023U0637)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, colla quale il Governo del
Re e' autorizzato a riordinare il sistema tributario; 
 
  Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 col quale fu disposta  la
revisione generale degli estimi catastali; 
 
  Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 231, col quale  venne,  fra
l'altro soppressa la Commissione censuaria centrale  con  riserva  di
ricostituzione; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La  Commissione  censuaria  centrale  e'  composta  di  12   membri
effettivi e di 3 supplenti, nominati dal Ministro delle finanze. 
 
  La Commissione risiede presso il  Ministero  delle  finanze  ed  e'
presieduta dal Ministro o dal vice presidente da lui nominato  fra  i
membri effettivi. 
 
  Il direttore  generale  del  Catasto,  o  in  caso  di  assenza  un
funzionario da lui designato, ha facolta' d'intervenire  alle  sedute
della Commissione e di prendere parte alle discussioni senza  diritto
di voto. 
 
  L'Ufficio  di  membro  della  Commissione  censuaria  centrale   e'
gratuito. Spettano soltanto  ai  membri  della  Commissione  che  non
risiedono a Roma, le indennita'  di  viaggio  e  di  soggiorno  nella
misura che sara' stabitita dal Ministro. 
 
  Le indennita' stesse di viaggio e di soggiorno spettano a  tutti  i
Commissari per ogni giorno di permanenza fuori di Roma per  incarichi
speciali dipendenti dal compito affidato alla Commissione.