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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 636

Che modifica l'art. 11 del R. decreto 4 marzo 1920, n. 432, circa l'incarico dell'Economato nei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica (023U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Considerata l'opportunità di affidare l'incarico delle funzioni di economo nei Regi Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica anche ad uno degli impiegati addetti agli Istituti stessi, o dei ruoli organici dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità quando non sia possibile dare l'incarico predetto al direttore di segreteria o ad un segretario;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Quando non sia possibile provvedere all' incarico delle funzioni di economo nei Regi Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, in conformità delle disposizioni, di cui all'art. 11, 1° comma, del R. decreto 4 marzo l920, n. 432, l'incarico stesso potrà essere affidato, previo versamento di cauzione, ad uno degli impiegati addetti all'Istituto o ad un funzionario del ruolo organico dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Il presente decreto ha effetto dall' esercizio finanziario 1922-923.

Ordiniamo elle il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.