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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 615

Che autorizza il mantenimento in servizio del personale avventizio presso la Corte dei conti. (023U0615)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 concernente delegazione, di
pieni poteri al Governo del  Re  per  il  riordinamento  del  sistema
tributario e della pubblica Amministrazione; 
 
  Ritenuto che per l'adempimento delle funzioni  di  riscontro  sulle
contabilita' militari relative al periodo bellico e  sui  servizi  di
assistenza militare e delle pensioni  di  guerra  e'  necessario  che
presso  gli  uffici  della  Corte  dei  conti  seguitino  a  prestare
servizio, finche' non sia diversamente disposto, impiegati  o  agenti
subalterni avventizi, ufficiali e militari di truppa  in  numero  non
superiore a quello complessivo attuale di 213; 
 
  Considerato che  allo  scopo  di  conseguire,  ove  del  caso,  una
rilevante economia sulla spesa occorrente per il personale  e'  utile
consentire che ai militari siano  sostituiti  in  tutto  o  in  parte
impiegati e agenti subalterni avventizi; 
 
  Udito il consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le   finanze   e'
autorizzato a mantenere in servizio presso gli uffici della Corte dei
conti impiegati ed agenti, subalterni avventizi, ufficiali e militari
di truppa promiscuamente in numero corrispondente alla necessita' dei
servizi e non superiore nel massimo a quello complessivo  attuale  di
213.