stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 603

Col quale viene modificato l'art. 2 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 948, relativo all'ufficio delle leggi e dei decreti presso il Ministero della marina. (023U0603)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 3-4-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 109, che  detta  norme
per la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e  dei  Sottosegretari
di Stato; 
 
  Visto il R. decreto 28 luglio  1911,  n.  948,  che  istituisce  un
ufficio delle leggi e dei decreti presso il Ministero della marina; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'articolo 2 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 948, e'  abrogato  e
sostituito dal seguente: 
 
  «L'ufficio delle leggi e dei decreti e' aggregato al  gabinetto  di
S. E. il Ministro». 
 
  Il  presente  decreto   avra'   vigore   dalla   data   della   sua
pubblicazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                      THAON DI REVEL. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.