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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 600

Che reca disposizioni per la emissione dei buoni del tesoro novennali. (023U0600)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915,  relativa  all'emissione  dei
buoni del tesoro a nove anni; 
 
  Visto il Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che modifica la
legge stessa; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  In esecuzione  della  legge  6  luglio  1922,  n.  915,  e  del  R.
decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, e' autorizzata la  emissione  di
una prima serie di buoni  del  tesoro  novennali  al  portatore,  pel
valore nominale di un miliardo di lire. 
 
  L'emissione avra' inizio il giorno 2 aprile 1923. 
 
  Questa  prima  serie  di  buoni   novennali   e'   destinata   alla
sostituzione dei buoni triennali e quinquennali  di  scadenza  al  1°
aprile 1923 e alla sostituzione  dei  buoni  ordinari  estinti  senza
rinnovazione dalla data di pubblicazione della legge 6  luglio  1922,
n. 915, in poi. 
 
  I buoni frutteranno l'interesse annuo del 5% con esenzione da  ogni
imposta e tassa presente o futura. 
 
  L'interesse sara' pagabile in due rate semestrali posticipate al 15
maggio e al 15 novembre di ciascun anno. 
 
  Inoltre concorreranno ai premi stabiliti  nell'annessa  tabella,  i
quali verranno estratti a sorte  pel  15  maggio  e  15  novembre  di
ciascun anno a partire dal 15 maggio  1923,  nei  termini  e  con  le
modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze.