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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 597

Che stabilisce nuove norme d'incompatibilità da parte dei ricevitori e dei gestori delle agenzie dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica ad esercitare determinati incarichi, professioni, impieghi od industrie. (023U0597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il Regio decreto-legge  del  2  ottobre  1919,  numero  2100,
riflettente l'ordinamento per il personale delle ricevitorie postali,
telegrafiche e telefoniche degli agenti rurali; 
 
  Riconosciuta l'opportunita',  per  meglio  assicurare  il  regolare
funzionamento dei servizi postali ed elettrici ed anche per  impedire
il cumulo in una stessa  persona  di  troppi  incarichi  notevolmente
redditizi, di disciplinare  con  nuove  norme  l'incompatibilita'  da
parte dei ricevitori ad esercitare determinati incarichi, professioni
impieghi od industrie; 
 
  Inteso il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I ricevitori ed i gestori delle agenzie dell'Amministrazione  delle
poste, dei telegrafi e dei  telefoni,  possono  esercitare  qualsiasi
incarico, professione, impiego, industria o commercio che a  giudizio
del Consiglio di amministrazione  non  contrasti  con  gli  interessi
della pubblica Amministrazione o non impedisca loro di assicurare con
la propria presenza e con la propria attivita' il buon  funzionamento
ed incremento dei servizi. 
 
  In casi speciali il Consiglio di amministrazione potra' subordinare
l'autorizzazione di  cumulare  l'incarico  con  occupazioni  estranee
previa riduzione della retribuzione sino al limite massimo del 50%.