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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 596

Concernente il funzionamento degli stabilimenti postali, telegrafici e telefonici. (023U0596)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legga 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919,  n.  1858,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto  il  R.  decreto  2  ottobre  1919,  n.  2100,  e  successive
modificazioni; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'Amministrazione   delle   poste   e   dei   servizi    elettrici,
indipendentemente dalle attribuzioni assegnate agli organi  direttivi
nelle  Provincie,  provvede  all'esecuzione  dei  suoi  servizi   nei
riguardi del pubblico mediante i seguenti stabilimenti. 
 
    Uffici principali. 
 
    Uffici secondari. 
 
    Ricevitorie. 
 
    Agenzie. 
 
    Collettorie. 
 
    Posti telefonici.