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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 578

Che autorizza il Ministero delle poste e telegrafi a concedere ad Agenzie private di corrieri, commissionari e spedizionieri la facoltà di eseguire per conto di terzi il trasporto e la distribuzione di pacchi. (023U0578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-6-1923
al: 18-8-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge del 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il testo unico delle leggi postali approvato con  R.  decreto
del 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni; 
 
  Visto  il  regolamento  generale  intorno  al   servizio   postale,
approvato con R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120,  e  successive
modificazioni; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E'  riservata  allo  Stato  la  privativa  del  trasporto  e  della
distribuzione nell'interno del Regno e  per  l'estero,  di  pacchi  o
piccoli colli, nel limite di peso di chilogrammi venti.