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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 577

Contenente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i Consorzi provinciali granari e dei debiti dei Consorzi verso lo Stato, nonchè norme per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi e per l'accollo delle perdite. (023U0577)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1923.
Il presente Regio Decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione "477".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D ITALIA 
 
  Visto   il   decreto   del    commissario    generale    per    gli
approvvigionamenti  e  i   consumi   20   novembre   1920,   relativo
all'ordinamento dei Consorzi provinciali granari; 
 
  Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1921,  che
stabilisce le modalita' della liquidazione dei Consorzi suindicati; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto predetto, col quale  si  fa  riserva  di
emanare le  norme  per  la  erogazione  degli  utili  conseguiti  dai
Consorzi stessi; 
 
  Ritenuta la opportunita' di emanare le norme  per  la  sistemazione
dei rapporti di debito e credito fra i Comuni ed i Consorzi granari e
fra questi e lo Stato, nonche' quelle per la erogazione di tali utili
e per l'accollo delle perdite; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze,  di  concerto  col  ministro  dell'interno,  presidente  del
Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Ai Comuni del Regno che si  trovano  nella  impossibilita'  di  far
fronte con i mezzi ordinari del bilancio al pagamento del loro debito
verso i Consorzi provinciali granari e' concesso di provvedervi in un
termine non superiore a quindici anni mediante versamenti rateali  ad
annualita' costante comprensiva  della  quota  di  capitale  e  degli
interessi calcolati  al  tasso  legale  civile,  da  effettuarsi  con
delegazioni della  sovraimposta  fondiaria  o  di  altri  cespiti  di
entrata comunale  dati  in  riscossione  all'esattore  delle  imposte
dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso. 
 
  Entro il suddetto limite, il periodo di ammortamento e' fissato  in
relazione alla entita' del debito ed alla condizione finanziaria  del
Comune, nei modi di cui all'art. 4.