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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 576

Che estende alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel Regno in materia di stato giuridico ed economico dei militari del Regio esercito e della Regia marina. (023U0576)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri Ministri,  segretari  di  Stato  per  gli
affari della guerra e della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi  26  settembre
1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed estesi: 
 
    1° le leggi 2 luglio 1896, n. 254, 8 giugno 1913,  n.  601  e  21
marzo 1915, n. 301, ed il regolamento approvato  con  R.  decreto  21
luglio 1907, n. 626, sull'avanzamento nel R. esercito; 
 
    2° la legge 18 luglio 1912, n. 806 e il regolamento approvato con
R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, sullo stato degli ufficiali del R.
esercito e della R. marina; 
 
    3° la legge 17 ottobre 1881, n. 435, che istitui' la posizione di
servizio ausiliario per gli ufficiali del  Regio  esercito  e  il  R.
decreto 17  ottobre  1881,  n.  440,  per  l'esecuzione  della  legge
medesima; 
 
    4° la legge 3 luglio 1904, n. 302, che istitui' la  posizione  di
congedo provvisorio per gli  ufficiali  del  R.  esercito,  e  il  R.
decreto 10 novembre  1910,  n.  911,  per  l'esecuzione  della  legge
medesima; 
 
    5° la legge 25 giugno 1911, n. 617, relativa al matrimonio  degli
ufficiali  del  R.  esercito  in  servizio  attivo   permanente,   in
disponibilita' o in aspettativa, e il  regolamento  per  l'attuazione
della legge stessa approvato con R. decreto 28 luglio 1911, n. 894; 
 
    6° la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di  servizio
degli ufficiali in congedo; 
 
    7° i Regi decreti-legge 20 aprile e 3 giugno 1920, nn. 458 e 710,
relativi alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito
per riduzione di ruoli organici; 
 
    8° il regolamento di disciplina militare per  il  Regio  esercito
approvato con R. decreto 25 luglio 1907.