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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 570

Istituzione di Collegi di probiviri. (023U0570)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-4-1923
al: 15-12-2010
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  N. 570. Regio decreto 8 marzo 1923, col quale, sulla  proposta  del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,  si  istituiscono  in
Udine, in virtu' dell'art. 2 del D.L. 13 ottobre  1918,  n.  1672,  i
Collegi di probiviri  per  le  industrie  del  legno,  metallurgiche,
meccaniche e  della  lavorazione  dei  metalli,  estrattive  e  delle
costruzioni edilizie,  chimiche,  elettriche,  poligrafiche  e  della
carta con giurisdizione sul territorio del mandamento omonimo,  e  si
estende al  territorio  pure  del  mandamento  la  giurisdizione  del
Collegio di probiviri per le industrie tessili istituito con D. L. 22
dicembre 1918, n. 2020.