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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 569

Relativo al concorso del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale nel finanziamento di lavori pubblici nella provincia di Zara. (023U0569)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 31-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919,  n.  2214,  che  istituisce
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; 
 
  Visto il Regio decreto 5 febbraio 1922,  n.  209,  che  estende  ai
territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul  collocamento
e sulla disoccupazione; 
 
  Vista la legge 21 febbraio 1923, n. 281, concernente gli accordi  e
le convenzioni conclusi fra il Regno d'Italia ed il Regno dei  Serbi,
Croati e Sloveni, in esecuzione delle stipulazioni di Rapallo del  12
novembre 1920; 
 
  Visto il Regio decreto 31  agosto  1921,  n.  1269,  relativo  alla
sistemazione amministrativa per le nuove Provincie; 
 
  Considerato che per effetto degli anzidetti accordi  e  convenzioni
viene a manifestarsi nel  territorio  della  provincia  di  Zara  una
speciale situazione nei riguardi della disoccupazione, a fronteggiare
la quale e' necessario ed urgente  favorire  l'esecuzione  di  lavori
pubblici; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto  con  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri o con il Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta  del
prefetto della provincia di Zara, e' autorizzato a concedere  sussidi
e contributi, fino alla concorrenza della somma di lire trecentomila,
da prelevarsi dal fondo di  cui  all'art.  10  del  Regio  decreto  5
febbraio 1922, n. 209, allo scopo di favorire l'esecuzione di  lavori
di pubblica utilita', che rivestano  carattere  d'urgenza  e  possano
dare impiego alla mano d'opera disoccupata della Provincia suddetta.