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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 566

Che stabilisce la competenza a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti relativi alle nomine provvisorie, alle supplenze, ai congedi, alle aspettative alle assegnazioni di classi, ai certificati di servizio ed allo stato giuridico ed economico dei maestri elementari. (023U0566)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  I provvedimenti dell'autorita'  scolastica  riguardanti  le  nomine
provvisorie  e  le  supplenze,  i  congedi  e  le   aspettative,   le
assegnazioni di classi  e  i  certificati  di  servizio  dei  maestri
elementari sono definitivi.