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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 565

Che abolisce le ispezioni obbligatorie per la promovibilità dei capi d'istituto e dei professori straordinari delle R. Scuole medie e normali ed abroga il 2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 16 luglio 1914, n. 679. (023U0565)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142; 
 
  Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Ferma rimanendo la facolta' del Ministro  dell'istruzione  pubblica
di ordinare ispezioni al fine di accertare  l'andamento  didattico  e
disciplinare delle Scuole medie e normali e per giudicare l'opera dei
capi di Istituto e  degli  insegnanti  delle  Scuole  medesime,  sono
abolite le ispezioni obbligatorie, di cui agli articoli 3 e  6  della
legge 8 aprile 1906, n. 142, ed all'art. 13  della  legge  16  luglio
1914, n. 679. 
 
  I capi  d'Istituto  incaricati,  compiuto  il  triennio  di  prova,
saranno nominati effettivi in base alle  relazioni  annuali  dei  RR.
provveditori  agli  studi,  ai  giudizi  risultanti   dalle   tabelle
informative ed alle eventuali ispezioni disposte dal  Ministro  della
istruzione pubblica. 
 
  Gli insegnanti straordinari, alla scadenza del periodo triennale di
prova, saranno nominati ordinari, in base alle relazioni annuali  che
dovranno essere compilate dal capo d'Istituto e sottoposte al  parere
del R. provveditore agli studi. Il Ministro  si  varra',  inoltre,  a
tali effetti, di ogni altro sicuro elemento di giudizio, comprese  le
tabelle informative. 
 
  Il precedente comma e' applicabile anche nei casi in cui si  tratti
di giudicare della conferma definitiva del passaggio degli insegnanti
ordinari da uno ad altro ruolo.