stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 563

Che istituisce assegni da concedersi ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi, presso Università, Istituti superiori e scuole di belle arti rispettivamente dell'estero e del Regno. (023U0563)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 13-4-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Entro il limite di lire duecentomila (L. 200.000) annue il Ministro
dell'istruzione  pubblica  e'  autorizzato  a  concedere  assegni  ad
italiani ed a stranieri per seguire corsi  o  compiere  studi  presso
Universita',   Istituti   superiori   e   scuole   di   belle    arti
rispettivamente dell'estero e del Regno.