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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 562

Che approva il regolamento per l'esecuzione degli articoli 6, 7 e 8 del R. D. L. 8 giugno 1921 n. 1573, relativi ai titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie alloglotte delle Nuove Provincie del Regno. (023U0562)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. D. L. 8 giugno 1921, n. 1573; 
 
  Udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Per la esecuzione degli articoli 6, 7 e 8 del  R.  decreto-legge  8
giugno 1921, n.  1573,  che  estende  alle  scuole  medie  di  lingua
italiana  delle  Nuove  Provincie,  la  validita'   dei   titoli   di
abilitazione  all'insegnamento  richiesti  nel  Regno,  e'  approvato
l'annesso  regolamento,  firmato,  d'ordine  Nostro,   dal   Ministro
proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma. addi' 11 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          MUSSOLINI.  
                                                          GENTILE.    
                                                          DE STEFANI. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.