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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 551

Che approva una nuova tariffa delle tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie e caffè. (023U0551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto coi Ministri  dell'interno  e  dell'industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Con effetto dal giorno 1° aprile 1923 le tasse di che alle  lettere
a), b), c), d) ed e) dell'art. 6 e a), b), c) e d)  dell'art.  7  del
decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 167, sono sostituite  dalle  tasse
stabilite con la tariffa annessa al presente decreto. 
 
  Restano in vigore le disposizioni dei citati articoli e  quelle  in
essi richiamate, comprese le disposizioni degli articoli 81 ad 87 del
testo unico della legge di bollo e le disposizioni degli articoli  8,
16, 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 167, e
successive, in quanto non siano incompatibili con le disposizioni del
presente decreto, salve  le  disposizioni  che  verranno  in  seguito
emanate  in  rapporto  alla  competenza  per  la  definizione   dalle
contravvenzioni.