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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 547

Che abroga la devoluzione ai possessori di titoli nominativi della maggior tassa di negoziazione dovuta sui titoli al portatore. (023U0547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-4-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferita al  Governo  colla
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico 
 
  Con effetto dal primo gennaio 1923 le disposizioni di che  all'art.
2 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 300, ad  eccezione
di quella contenuta nel penultimo comma, sono abrogate. 
 
  Il presente articolo e' applicabile anche nei territori annessi  in
base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19  dicembre  1920,  n.
1778. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 18 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE, 
 
                                                          MUSSOLINI.  
                                                          DE STEFANI. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.