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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 534

Che ammette a dazio, ed in esenzione dalla tassa di vendita, il petrolio importato per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli. (023U0534)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-4-1923
al: 7-2-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo del  Re
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la tariffa  generale  dei  dazi  doganali  approvata  col  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806; 
 
  Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1921, n. 54; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e  per
l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  E' data facolta' al Ministro delle finanze di autorizzare,  in  via
di esperimento, fino al 31 dicembre 1923,  l'applicazione  del  dazio
ridotto di lire oro 10 il  quintale  e  l'esenzione  dalla  tassa  di
vendita,   per   il   petrolio   importato   per   essere   impiegato
esclusivamente nei motori agricoli, sotto l'osservanza delle norme  e
condizioni che saranno stabilite dallo stesso Ministro delle finanze,
di concerto con quello per l'agricoltura.