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REGIO DECRETO 25 febbraio 1923, n. 521

Che modifica il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401. (023U0521)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401,  delle  leggi  sulla
riscossione delle imposte dirette; 
 
  Ritenuta la necessita' di mettere  in  correlazione  l'art.  75  di
detto testo unico con le disposizioni degli articoli  5  e  24  dello
stesso testo unico; 
 
  Sulla proposta del nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nell'art. 75 del  testo  unico  17  ottobre  1922,  n.  1401,  sono
soppresse, al secondo comma le parole «firmati dal  prefetto  e  .  .
. », che seguono le altre:  «La  consegna  del  riassunto  dei  ruoli
esecutivi». 
 
  Il presente decreto andra' in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. 
 
  Del presente decreto sara' data comunicazione al Parlamento. 
 
  Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo  dello  Sato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          MUSSOLINI.  
                                                          DE STEFANI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio.