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REGIO DECRETO 18 febbraio 1923, n. 518

Concernente l'assimilazione economica, rispetto alle corrispondenti categorie del Regno, del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica proveniente dal cessato regime. (023U0518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e  l'art.  3
della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari  dell'interno,  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Al personale sanitario  dei  territori  annessi  con  le  leggi  26
settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio  al
1° luglio 1920 e riammessovi successivamente in quanto lo stesso  sia
stato assunto sotto il  cessato  regime  e  non  sia  stato  comunque
allontanato dal servizio sono estesi provvisoriamente ed ai soli fini
dell'assimilazione economica rispetto alle  corrispondenti  categorie
del Regno: 
 
    a) il sistema  del  ruolo  aperto  in  conformita'  alle  annesse
tabelle ed alle norme contenute negli articoli seguenti; 
 
    b)  le  disposizioni  concernenti  le   indennita'   di   rischio
professionale per le categorie che ne sono provviste; 
 
    c) le disposizioni dell'art. 40  (comma  3)  del  R.  decreto  23
ottobre 1919,  n.  1971,  concernenti  le  abbreviazioni  di  periodo
spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di  servizio  non
raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali,  il  massimo
stipendio fissato nelle unite tabelle per il  quadro  al  quale  sono
assegnati. 
 
  Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti  gli
impiegati l'indennita' caro-viveri, di cui al decreto Luogotenenziale
14 settembre 1918, num. 1324, ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737,
fino a tanto che  detta  indennita'  sara'  corrisposta  al  similare
personale del Regno. 
 
  Spetta inoltre ai medesimi, a decorrere dal 1° marzo 1921 e fino al
31 marzo 1922, l'assegno mensile temporaneo preveduto  dall'art.  14,
comma 1°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, salvo che si tratti di
impiegati i quali conservino, a termini dell'articolo 5 del  presente
decreto, un  assegno  personale  da  assorbirsi,  nel  qual  caso  il
compenso mensile sara' corrisposto solamente per la  parte  eccedente
il detto assegno personale. 
 
  Per tutto il resto rimane fermo il vigente ordinamento sullo  stato
giuridico del detto personale fino a che non  siasi  provveduto  alla
revisione  di  esso,  anche  per  quanto  concerne  le  norme  e   la
liquidazione delle pensioni. 
 
  Il conferimento dei nuovi  stipendi  dipendenti  dall'assimilazione
non ha per effetto la liquidazione delle eventuali  differenze  delle
indennita' di missione e competenze analoghe spettanti  al  personale
anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.