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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 515

Che modifica l'art. 47 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693. (023U0515)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio o per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 109; 
 
  Veduto il testo unico 22 novembre 1908, n. 693; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,  Ministro
segretario di Stato per l'interno e interim per gli affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il direttore generale o  il  funzionario  di  pari  grado  che  sia
nominato capo di Gabinetto conservera'  l'obbligo  di  esercitare  le
funzioni di cui all'art. 47 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693,
ma per il disbrigo di ogni altro affare inerente al  suo  ufficio  di
ruolo, gli sara'  nominato  un  coadiutore,  a  norma  del  comma  2°
dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971,  al  quale
coadiutore sara' corrisposta in tutto  o  in  parte  l'indennita'  di
carica di cui al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.