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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 509

Che modifica alcuni articoli del regolamento 13 novembre 1919, n. 2431, sulla istruzione media commerciale. (023U0509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-4-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vieta la legge 14 luglio 1912, n. 854; 
 
  Vieta la legge 7 aprile 1921, n. 439; 
 
  Visto il regolamento generale per l'istruzione  media  commerciale,
approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli articoli 44, 46, 82 ed  85  del  regolamento  generale  per  la
istruzione media commerciale approvato con Regio decreto 13  novembre
1919, n. 2431, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti: 
 
  Art. 44. - In tutte le Regie scuole commerciali l'anno  finanziario
comincia con il 1° luglio  e  termina  con  il  30  giugno  dell'anno
seguente. 
 
  Art. 46. - Il bilancio  preventivo,  deliberato  dai  Consiglio  di
amministrazione, deve essere inviato al Ministero per l'approvazione,
non oltre il 31 maggio. 
 
  Al bilancio preventivo deve  essere  unita  copia  del  verbale  di
deliberazione e la giustificazione delle differenze  di  stanziamenti
in   rapporto   all'esercizio   precedente.   Deve    pure    essere,
separatamente, allegato un esatto elenco di tutto il personale con la
indicazione per ciascuno dello stipendio  e  degli  altri  assegni  o
indennita' di qualsiasi natura che si presume esso  dovra'  percepire
durante l'esercizio. 
 
  Il conto consuntivo con i relativi  documenti  giustificativi  deve
essere inviato al Ministero per l'approvazione non oltre il  mese  di
settembre. 
 
  Al conto consuntivo deve essere  unita  copia  del  conto  corrente
esistente presso l'Istituto cui e' affidato  il  servizio  di  cassa.
Tale copia deve essere munita del visto del  direttore  dell'Istituto
predetto. 
 
  In caso di ritardo alla presentazione dei bilanci e dei  rendiconti
annuali il Ministero, fara' procedere di ufficio alla compilazione di
tali documenti. Le  spese  all'uopo  occorrenti  sono  a  carico  del
bilancio della scuola, salvo rivalsa, ove ne sia a il caso, a  carico
di coloro cui debba imputarsi il ritardo. 
 
  Art. 82. - I concorsi per i posti di direttore, di  insegnante,  di
segretario-economo e di applicato di segreteria,  sono  giudicati  da
Commissioni scelte e nominate  dal  Ministro  per  l'industria  e  il
commercio e composte come segue: 
 
    a) per il posto di direttore: di tre membri  che  siano  o  siano
stati direttori di un Istituto o Scuola di grado superiore  a  quella
per cui viene aperto il concorso; 
 
    b) per i posti di insegnante: di tre membri da scegliersi  fra  i
professori che insegnino o abbiano insegnato in  Istituti  o  Scuole,
almeno di eguale grado, la materia della cattedra messa a concorso  o
una materia affine, o fra le persone che, nella stessa materia, o  in
una materia affine, siano venute in meritata fama. 
 
    c) per i posti di segretario-economo: di tre  membri,  dei  quali
uno scelto fra i funzionari del Ministero di grado  non  inferiore  a
capo sezione; uno fra i professori di materie contabili di Istituti o
scuole  commerciali;  uno,  infine,   nominato   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'Istituto o Scuola interessata; 
 
    d) per i posti di applicato di segreteria:  di  tre  membri,  dei
quali, uno sara' il direttore dell'Istituto o scuola o chi per  esso;
uno  scelto  dal  direttore  stesso;  uno,  infine,   designato   dal
Ministero. 
 
  Ai concorsi di cui ai commi a) e b) il Consiglio di amministrazione
dell'Istituto o scuola interessata, puo', ove lo creda, ed a  proprie
spese,  far  assistere  un   proprio   rappresentante,   senza   voto
deliberativo. 
 
  Coloro che, invitati a far parte delle  Commissioni  predette,  non
abbiano,  entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione,  dichiarato  di
accettare  l'incarico,  saranno  considerati   come   rinuncianti   e
sostituiti. 
 
  Art. 85. - Gli esami di concorso hanno luogo: 
 
    a) per i posti di direttore: per titoli, giusta  le  disposizioni
dell'art. 100 del presente regolamento; 
 
    b) per i posti di insegnante: per  titoli  e  per  esami.  Questi
ultimi  consistono  sempre  di  una  lezione  la  quale,  a  giudizio
discrezionale della Commissione giudicatrice, puo'  essere  integrata
da prove scritte o da prove pratiche di laboratorio. Le prove scritte
hanno  preferibilmente  luogo  quando  si  tratti  di  concorsi   per
insegnanti di lingue straniere;  della  computisteria  e  ragioneria;
della tecnica commerciale. Le prove pratiche di laboratorio quando si
tratti di concorso per l'insegnamento della merceologia; 
 
    c) per i posti di segretario-economo: per  titoli  e  per  esami.
Questi vertono sulle materie indicate  dal  seguente  art.  87,  alle
quali si aggiunge la dattilografia: 
 
    d) per i posti di applicato  di  segreteria:  per  titoli  o  per
esimi. Questi consistono in prove scritte di italiano e di aritmetica
secondo i programmi delle Regie scuole Commerciali di secondo grado e
in prove di calligrafia e di scrittura a macchina. 
 
  Per i concorsi di cui ai commi c) e d) e' titolo di  preferenza  la
conoscenza della stenografia. 
 
  Gli esami di concorso ai posti di direttore,  di  insegnante  e  di
segretario-economo sono sempre tenuti presso il Ministero: quelli per
applicato  hanno  luogo  di  regola,  presso  l'Istituto   o   Scuola
interessata. 
 
  E' dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di  telegramma  o  di
lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno gli esami. 
 
  Chi non si presenti nei giorni fissati per le prove o manchi ad una
di queste perde ogni diritto e la sua assenza viene considerata  come
rinuncia al concorso.