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REGIO DECRETO 22 febbraio 1923, n. 497

Che approva la nuova tariffa della tassa sul commercio temporaneo e girovago per la Camera di commercio di Cuneo. (023U0497)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-4-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 44 e 45 della legge 20 marzo 1910, 121; 
 
  Visti  i  Regi  decreti   22   aprile   1909,   n.   CLXII   (parte
supplementare), e 10 luglio  1910,  n.  CCLX  (parte  supplementare);
relativi all'applicazione della tassa sugli  esercenti  temporanei  e
sui venditori girovaghi nel distretto dalla  Camera  di  commercio  e
industria di Cuneo; 
 
  Vista la deliberazione 24 aprile  1922  della  suddetta  Camera  di
commercio; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore del Commercio; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La tariffa delle  tasse  a  carico  degli  esercenti  il  commercio
girovago e temporaneo nella  provincia  di  Cuneo  approvata  con  R.
decreto 10 luglio 1910, n.  CCLX,  e'  abrogata  e  sostituita  dalla
seguente: 
 
    a) in tutti i comuni della  provincia  di  Cuneo,  gli  esercenti
temporanei di negozi di stralcio, di bazar, ecc., e di  ogni  azienda
che non sia gia' iscritta nei ruoli dei  contribuenti  per  la  tassa
camerale nel distretto, quando l'esercizio avvenga in locali  chiusi,
pagheranno una tassa di lire 30 (valevole per tutta la Provincia) per
il primo mese di esercizio, e di lire 10 per ogni mese o frazione  di
mese successivo; 
 
    b) per il commercio ambulante esercitato  in  locali  aperti  con
banchi fissi o mobili o con veicoli di superficie non superiore a due
metri quadrati, sara' dovuta una tassa di lire 6 per il primo mese di
esercizio, e di lire 4  per  i  mesi  successivi.  Tale  tassa  sara'
aumentata di lire 3  per  ogni  due  metri  quadrati  in  piu'  della
superficie indicata nel precedente alinea per il primo mese e di lire
2 per i mesi seguenti; 
 
    c) sono esenti dal pagamento delle sopradette tasse: 
 
      1° i negozi di stralcio dipendenti da liquidazioni, aperti  dai
commercianti stabili nella stessa localita' dei propri esercizi; 
 
      2° i venditori di ghiottonerie, di dolciumi, e in genere coloro
la cui merce non supera il valore di lire cinquanta; 
 
      3° i venditori girovaghi che esercitano il loro  commercio  con
banchi fissi o mobili nei giorni di fiera. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       TEOFILO ROSSI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.