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REGIO DECRETO 18 febbraio 1923, n. 482

Che apporta modificazioni al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato. (023U0482)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-3-1923
al: 30-11-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo con la legge  3  dicembre
1922, n. 1601; 
 
  Visto il Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro Segretario di Stato per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  All'art. 11 del R. D. 30 settembre 1922, n.  1290  e'  aggiunto  il
seguente comma: 
 
  «La disposizione del presente articolo si applica anche  quando  il
grado precedentemente ricoperto  dal  funzionario  sia  di  categoria
diversa».