stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 gennaio 1923, n. 480

Che stabilisce la misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, per i mesi di gennaio e febbraio 1923. (023U0480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-3-1923
al: 25-4-1923
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 2  del  decreto-legge  6  maggio  1915,  numero  590,
recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di
mutua assicurazione per gli infortuni sul  lavoro  nelle  miniere  di
zolfo; 
 
  Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527; 
 
  Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea generale  dei  soci
del  Sindacato  predetto  nell'adunanza  del  29  dicembre  1922,  di
rinviare di due mesi la  determinazione  del  contributo  per  l'anno
1923, in considerazione dell'attuale stato  dell'industria  zonfifera
siciliana e  di  chiedere  frattanto  l'applicazione  del  contributo
stabilito per l'anno 1922; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  il
lavoro e la previdenza sociale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La misura del contributo per i mesi di  gennaio  e  febbraio  1923,
dovuto al Sindacato  obbligatorio  di  mutua  assicurazione  per  gli
infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai  termini
delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527,  e  del
decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, e' stabilita in lire  dieci  per
tonnellata di zolfo.