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REGIO DECRETO 21 gennaio 1923, n. 466

Col quale si estende al personale dell'Amministrazione politica dei territori annessi il trattamento economico delle corrispondenti categorie dell'Amministrazione dell'Interno. (023U0466)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-3-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 4 della legge 26 settembre 1920,  numero  1322,  e
l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Visto il Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'interno, Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di  concerto  col
Ministro delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Al personale dell'amministrazione politica  dei  territori  annessi
all'Italia con le leggi 26 settembre 1920,  n.  1322  e  19  dicembre
1920,  n.  1778,  in  servizio  al  lº  luglio  1920,  o  riammessovi
successivamente, in quanto lo  stesso  sia  stato  assunto  sotto  il
cessato regime e non sia stato  comunque  allontanato  dal  servizio,
sono  estesi  provvisoriamente,  ai  soli   fini   dell'assimilazione
economica rispetto alle corrispondenti categorie del  Regno  e  senza
alcun pregiudizio della futura sistemazione giuridica: 
 
    a) il sistema del ruolo  aperto,  in  conformita'  delle  annesse
tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti; 
 
    b) le disposizioni concernenti  le  indennita'  di  carica  e  di
funzione per le categorie che ne sono provviste; 
 
    c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3) del Regio Decreto legge
23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti  le  abbreviazioni  di  periodo
spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di  servizio  non
raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali,  il  massimo
stipendio fissato nelle unite tabelle per il  quadro  al  quale  sono
assegnati. 
 
    d) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per  ciascuno  dei
primi 5, e dei primi 3 periodi rispettivamente, contemplate nell'art.
5 del R. D. Legge 7 giugno 1920, n. 739, a favore degli  applicati  e
degli uscieri. 
 
  Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti  gli
impiegati ed agenti l'indennita' caroviveri, di cui al  D.  Luog.  14
settembre 1918, n. 1314, ed al R. D. Legge 3  giugno  1920,  n.  737,
fino a tanto che la stessa sara' corrisposta  al  similare  personale
del Regno. 
 
  Spetta inoltre ai medesimi l'assegno mensile  temporaneo  preveduto
dall'art. 14 comma primo, della legge 13  agosto  1921,  n.  1080,  a
decorrere dal 1° marzo 1921 al 1º aprile 1922, salvo che si tratti di
impiegati od agenti i quali conservino, a  termini  dell'art.  7  del
presente decreto, un assegno personale  da  riassorbirsi,  nel  quale
caso il compenso mensile sara' corrisposto  solamente  per  la  parte
eccedente il detto assegno personale. 
 
  Per tutto il resto rimane fermo il vigente ordinamento dello  stato
giuridico del detto personale, fino a che non siasi  provveduto  alla
revisione di esso, anche per quanto  concerne  le  pensioni,  la  cui
liquidazione avverra'  senza  riguardo  alla  presente  assimilazione
provvisoria. 
 
  Il conferimento dei nuovi  stipendi  dipendenti  dall'assimilazione
non ha per effetto la liquidazione delle eventuali  differenze  della
indennita' di missione e competenze analoghe spettanti  al  personale
anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.