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REGIO DECRETO 18 febbraio 1923, n. 464

Con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime che siano stati sospesi o esonerati dal servizio, o ai quali sia stata negata o revocata la conferma in servizio provvisorio. (023U0464)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-3-1923
al: 30-6-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista il R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 27; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,
Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno e ad interim per  gli
affari esteri, di concerto col Ministro delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli impiegati ed agenti del cessato regime che  abbiano  acquistata
la cittadinanza italiana, i quali siano stati  comunque,  sospesi  od
esonerati dal  servizio,  e  coloro  ai  quali  sia  stata  negata  o
revocata, anche in applicazione dell'articolo 1 del Regio Decreto  18
febbraio 1923,  n.  440,  la  conferma  o  riassunzione  in  servizio
provvisorio sono considerati collocati in pensione col giorno in  cui
venne a cessare la loro attivita'. 
 
  Il trattamento di riposo di cui al precedente comma, determinato in
corone secondo le disposizioni del cessato regime, sara'  ridotto  in
lire in base al ragguaglio dell'80 per cento tanto per  la  pensione,
quanto per gli assegni di caro-viveri, per i pensionati diretti, e in
base al ragguaglio dell'80 per cento per la pensione  e  del  70  per
cento per gli assegni di caro-viveri, per quanto  si  riferisce  alle
pensioni indirette. 
 
  In nessun caso la pensione, con gli assegni di  caroviveri,  potra'
superare  l'importo  netto  corrispondente  alla  pensione   massima,
diretta o indiretta, di cui al Regio Decreto Legge 23  ottobre  1919,
n. 1970, convertito nella legge  21  agosto  1921,  n.  1144,  con  i
relativi assegni di caro-viveri. 
 
  L'eventuale differenza in piu' tra l'assegno di sostentamento e  la
pensione e' condonata. 
 
  Gli assegni  di  caro-viveri  concessi  ai  pensionati  di  cui  al
presente decreto hanno effetto fino al termine di cui all'articolo  5
del R. Decreto 29 dicembre 1921, numero 1964.