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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 425

Che reca norme relative alla nomina ed alle funzioni degli ispettori onorari per le opere integrative della scuola. (023U0425)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 4 giugno 1911, n. 487; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nei vari Comuni del Regno saranno nominati con R. decreto ispettori
onorari per le opere integrative della scuola. 
 
  I detti ispettori onorari durano in ufficio un triennio, ma possono
essere confermati.