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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 410

Concernente le nuove tabelle degli stipendi del personale di laboratorio delle scuole industriali. (023U0410)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
leggo 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 20 febbraio 1921, n.  175,  che  reca  provvedimenti
economici a favore del personale delle Regie scuole industriali; 
 
  Visti i RR. decreti 30 settembre 1922, n 1290 e 3 dicembre 1922, n.
1596, che modificano le tabelle degli stipendi degli insegnanti e del
personale delle scuole medie di Stato; 
 
  Vista la legge 12 agosto 1922,  n.  1169,  concernente  la  proroga
dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione  dell'entrata  e
della spesa per l'anno finanziario 1922-923; 
 
  Considerato che, mentre il personale titolare direttivo insegnante,
di amministrazione e di servizio e' equiparato nel trattamento  della
legge 20 febbraio  1921,  R.  175,  e  dalla  tabella  A  annessa  al
corrispondente personale delle RR. scuole  medie  e  viene  quindi  a
percepire  automaticamente  i  benefici  della   nuova   tabelle   di
quest'ultimo  personale,  il  personale   titolare   di   laboratorio
contemplata dalla tabella B annessa alla stessa legge non godrebbe di
alcun  proporzionale  beneficio  ovo  non  si  modificasse  la  detta
tabella; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio, di concerto col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  La  tabella  B  annessa  alla  legge  20  febbraio  1921,  n.  175,
riguardante il personale titolare  di  laboratorio  delle  R.  scuole
industriali e' cosi' modificata: 
 
  Stipendio iniziale (con sette aumenti quadriennali di L. 700). 
 
  Capi d'arte e capi  laboratorio  delle  scuole  industriali  di  1°
grado: 
 
    Sezione maschile, L. 6000. 
 
    Sezione femminile, L. 5500. 
 
    Capi officina,  capi  d'arte  e  capi  laboratorio  delle  scuole
industriali di 2° grado: 
 
    Sezione per meccanici-elettricisti e per industrie artistiche, L.
6500. 
 
    Sezioni per industrie femminili, L 6000. 
 
    Capi officina, capi laboratorio e capi tecnici per scuole  di  3°
grado, L. 7000.