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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 407

Riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante. (023U0407)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e  militari,
approvato con R. decreto  14  febbraio  1895,  n.  70,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 13 maggio 1902, per la nomina dei  capi  musica
nel R. esercito; 
 
  Visto il R. decreto 3 agosto 1908, n. 572; 
 
  Vista la legge 19 luglio 1909, n. 506; 
 
  Visto il R. decreto-legge sullo stato dei sottufficiali 16  ottobre
1919, n. 1986, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710; 
 
  Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12; 
 
  In virtu' dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge
3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto con quelli  delle  finanze  e  della
istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le  musiche  militari,  ad  eccezione  di  quella   dell'arma   dei
carabinieri  reali  e  di  quella  della  brigata  granatieri,   sono
soppresse. E' soppresso l'Ufficio consulente per  le  bande  militari
presso l'Accademia di Santa  Cecilia,  istituito  con  R.  decreto  3
agosto 1908, n. 572.