stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 402

Che reca le norme per i pagamenti dovuti allo Stato e quelli dovuti dallo Stato a mezzo del servizio dei conti-correnti ed assegui postali. (023U0402)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 11-4-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
  VTTTORIO EMANUELE III 
 
  per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
  RE D'ITALIA. 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1917, n. 1451, col  quale  fu
istituito il servizio dei conti-correnti ed assegni postali; 
 
  Visto  il  R.  decreto  9  maggio  1918,  n.  622,  approvante   il
regolamento di esecuzione del servizio stesso; 
 
  Vista la legge  17  febbraio  1884,  n.  2016,  sulla  contabilita'
generale dello Stato, e  successive  modificazioni,  ed  il  relativo
regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  I pagamenti dovuti  allo  Stato  e  quelli  dovuti  dallo  Stato  a
qualsiasi titolo, possono essere  fatti  a  mezzo  del  servizio  dei
conti-correnti ed  assegni  postali  nei  casi  e  con  le  modalita'
stabilite da ciascuna Amministrazione mediante  decreto  Ministeriale
di concerto coi Ministri per le finanze e per le poste.